LA RISERVATEZZA COME LIMITE ALLA TRASPARENZA
NELLA LEGGE 241/1990

Con la legge 7 agosto 1990, n. 241, la pubblicità diviene la regola mentre la segretezza viene relegata al ruolo di eccezione. Segnatamente, la riservatezza assurge al ruolo di «limite modale» del diritto di accesso in una comparazione di valori costituzionali che per il
Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, sfocia in una vittoria del diritto di cui all'art. 21 Cost.

Nella struttura della L. 241/1990 la riservate772 si configura come:

a) riservatezza delle persone fisiche, ossia il diritto dell’ individuo al 7.4.-Detto della sfera
domestica e, più in generale, della dimensione intima della Siffatto diritto,viene inteso non solo come libertà di manifestazione del pensiero come diritto a tacere in merito a fatti rientranti nella propria sfera individuale;

b) riservatezza di gruppi persone giuridiche, enti, associazioni; siamo al cospetto della cd. «riservatezza commerciale o industriale, ossia della tutela quel complesso di conoscenze che va sotto il nome di segreti di impresa ex art. 41 Cost.).

Il legislatore del 1990, però, si è limitato ad 'ma generica previsione della riservatezza quale limite all'accesso senza precisare in modo esplicito la latitudine della nozione di riservatezza e, soprattutto, il criterio alla stregua del quale risolvere il contrasto tra i valori costituzionali in menzione. Il relativo compito è stato, quindi, riservato all'interpretazione
di dottrina e giurisprudenza.

LA TUTELA DELLA PRIVACY DALLA L. 675/1996 AL D.LGS.
196/2003

Contestualmente al progresso tecnologico, che ormai consente la conoscibilità, la conser vazione e l'elaborazione dei dati, si è fatta sempre più pressante l'esigenza di proteggere la sfera privata dell'individuo ed il suo diritto alla riservatezza, riconoscendogli il ruolo di unico titolare delle informazioni che lo riguardano.

Tutelare la riservatezza vuol dire consentire all'individuo di decidere autonomamente l'ambito entro cui i dati personali, che rivelano la sua identità ed i vari aspetti della sua sfera intima, possono essere portati a conoscenza di terzi e di controllare i trattamenti a cui tali dati sono sottoposti.

Con l'introduzione nel nostro ordinamento di una legge come la 67511996, espressamente dedicata alla tutela della privacy, sono stati predisposti efficaci strumenti di tutela della riservatezza, che hanno, tra 1' altro affiancato la realtà legislativa italiana al contesto
europeo.

In particolare, la L. 675/1996 ha ampliato il concetto di tutela dei nari personali rispetto al quadro normativo comunitario, disciplinando non solo il trattamento dei dati personali che attengono le persone fisiche, ma anche di quelli che attengono a persone giuridiche, enti
ed associazioni Uno dei principi cardine della normativa sulla privacy riguarda la trasparenza nei confronti del soggetto a cui i dati si riferiscono; tale principio fondamentale deve dominare le fasi di raccolta e di elaborazione dei dati personali, nonché le finalità e le modalità del loro trattamento.

Tuttavia, la L. 675/1996 sì è manifestata, sin dal momento della sua entrata in vigore, come un modello normativo complesso ed articolato, non di facile applicazione pratica.

Ciò deriva dall’intento del legislatore di produrre una serie di norme che garantissero il giusto equilibrio tra le esigenze di riservatezza dell'interessato sulle informazioni che lo riguardano con quelle delle strutture pubbliche e private che, per la natura della loro attività, sono obbligatoriamente tenute a conoscere e trattare dati personali.

I principi introdotti dalla L. 675/1996 hanno comportato notevoli difficoltà operative che solo grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo, agli interventi esplicativi del Garante ed alle integrazioni legislative, è stato possibile superare.

Un tappa importante nella definizione della disciplina di riferimento della materia è stata realizzata con la stesura di un testo unico, che raccoglie l'ampia e variegata produzione normativa e regolamentare: il D.Lgs. 196/2003 (cd. Codice della privacy) nasce, infatti,
proprio con l'intento di accorpare specifiche isposizioni. integrare sinergie che hanno attinenza con la vita privata dell'individuo, dettando regole comuni a
tutti i trattamenti insieme a prescrizioni specifiche per determinati settori di attività
pubblica e privata.

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